RIPRISTINATE LE CESSIONI DEI CREDITI IN EDILIZIA

 

Nuovamente modificata la normativa di riferimento

 

Dopo il blocco imposto dal decreto Sostegni-ter (D.L. 4/2022), il nuovo decreto 13/2022 ripristina la possibilità di cedere i crediti derivanti dai bonus edili fino a tre cessioni, di cui la prima libera e le successive due solo verso banche, finanziarie e assicurazioni. Inoltre la cessione del credito deve sempre riguardare l’intera somma oggetto di detrazione edilizia, per tutte le fasi delle operazioni.

 

Sono state inoltre introdotte una serie di altre misure volte a contrastare le frodi quali, l’inasprimento delle sanzioni applicabili ai certificatori / asseveratori, l’individuazione di un nuovo massimale delle polizze assicurative dei predetti soggetti e l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile.

 

Novità del decreto 13/2022

A causa di tutte le difficoltà generate dalla limitata cessione del credito ad un solo passaggio (una sola volta) ed a tutti i gravi disagi causati non solo alle imprese edili e ai professionisti coinvolti nella filiera, ma anche ai contribuenti, che hanno visto notevolmente limitata la possibilità di accedere ai benefici fiscali messi a disposizione dal legislatore, al fine di perseguire gli obiettivi fissati dal PNRR, il Consiglio dei Ministri ha annunciato con il comunicato n. 62 del 18 febbraio 2022, il tanto auspicato intervento correttivo, confluito nel D.L. n. 13/2022, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizie, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”.

Con l’entrata in vigore della misura, il credito potrà dunque essere oggetto di una triplice cessione, sempreché gli intermediari delle cessioni siano finanziari ed assicurativi, in qualità di cessionari.

Al fine di contemperare al contrasto delle frodi, il Legislatore interviene con la previsione di un’ulteriore disposizione, stabilendo che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni non potranno formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione trasmessa all’Agenzia delle Entrate. Al fine di garantire il rispetto della disposizione, peraltro, si prescrive l’attribuzione di un codice identificativo unico che dovrà essere riportato nell’ambito delle cessioni successive alla prima, per le istanze trasmesse all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.

 

Nuove modalità di utilizzo dei bonus in edilizia

A seguito della modifica apportata dal decreto 13/2022, il soggetto beneficiario del credito (colui che ha sostenuto la spesa) può:

Il cessionario del credito (colui che ha ricevuto il credito) può:

In altre parole il credito può “circolare” solamente all’interno del circuito bancario o assicurativo controllato da soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio.

A decorrere dal 1° maggio 2022, al fine di consentire il monitoraggio della circolazione dei crediti oggetto di sconto in fattura / cessione è disposto che a seguito dell’invio della prima cessione venga attribuito un codice identificativo univoco. Detto codice identificherà le successive cessioni, soltanto ad intermediari finanziari e soltanto per l’intero importo (non è possibile cederlo solo per una parte ovvero per quote a soggetti diversi).

 

Inasprimento delle sanzioni

Sotto diverso profilo, pur sempre rispondente alle finalità antifrode sopra illustrate, si assiste a un inasprimento delle sanzioni a carico dei tecnici che, nelle asseverazioni di cui al comma 13, espongano informazioni false, omettano di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attestino falsamente la congruità delle spese. In relazione alle citate fattispecie delittuose, difatti, viene prevista la comminazione della pena della reclusione da 2 a 5 anni e l’irrogazione di una multa da 50.000 a 100.000 euro. Laddove il fatto sia commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, inoltre, la pena è suscettibile di aumento.

Inoltre le polizze assicurative RC dei professionisti che rilasciano le attestazioni ed asseverazioni necessarie per poter beneficiare delle detrazioni edilizie devono avere un massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni. Viene meno il massimale di € 500.000 previsto per la generalità dei soggetti che appongono il visto o rilasciano le attestazioni / asseverazioni.

 

Entrata in vigore

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 26/02/2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 13/2022), in quanto il decreto in esame non prevede una specifica decorrenza. Dal punto di vista operativo non è però chiaro come applicare tale decorrenza ed è pertanto necessario un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

Contratti collettivi del settore edile

Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, viene poi introdotta una significativa disposizione, che, per espressa previsione normativa, acquisirà efficacia decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, potendosi applicare ai lavori edili avviati successivamente a tale data. In particolare, per i lavori edili di cui all’allegato X al D.Lgs. n. 81/2008, di importo superiore a 70.000 euro, la spettanza dei benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto Rilancio, è subordinata all’indicazione, nell’atto di affidamento dei lavori, dell’applicazione dei contratti collettivi relativi al settore edile, nazionale e territoriali, che dovranno essere stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51, D.Lgs. n. 81/2015.

Il contratto collettivo applicato, così indicato, dovrà altresì essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. I soggetti che rilasciano il visto di conformità, è dato ancora leggere, al fine di apporre il visto dovranno verificare anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

Per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, l’Agenzia delle Entrate potrà, tra l’altro, avvalersi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.

 

 

02/03/2022

 

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